L’UT rilevava, a questo proposito, che la tassazione intermedia non poteva essere concessa in quanto il contribuente, dopo il primo periodo di tassazione, aveva iniziato una nuova attività indipendente, che però non aveva dato redditi e che, dopo averla cessata, aveva nuovamente ricevuto le indennità di disoccupazione. Donde la decisione su reclamo del 10 luglio 1995, con cui l’UT ribadiva il rifiuto di concedere una tassazione intermedia sia per cessazione definitiva dell’attività, sia per mutamento della professione a seguito di una modifica di almeno del 50% del reddito.