Sentito dall’ Ufficio di tassazione di Locarno in data 19 giugno 1995, __________ __________ dichiarava di ritirare la contestazione nella misura in cui era rivolta contro la tassazione intermedia per cessazione del versamento degli alimenti al coniuge divorziato. Manteneva invece la contestazione per quanto riguarda la richiesta di tassazione intermedia. L’UT rilevava, a questo proposito, che la tassazione intermedia non poteva essere concessa in quanto il contribuente, dopo il primo periodo di tassazione, aveva iniziato una nuova attività indipendente, che però non aveva dato redditi e che, dopo averla cessata, aveva nuovamente ricevuto le indennità di disoccupazione.