Alla luce delle considerazioni che precedono, ed in particolare della decisione di ammettere in casu la deduzione delle spese effettive di manutenzione, è evidente che tale problema di principio può essere lasciato aperto, per il semplice fatto che i ricorrenti hanno diritto alla deduzione di tutte le spese effettive, sia che rientrino nella categoria dei costi di manutenzione, di amministrazione e di gestione, sia che invece si configurino come spese per l'isolazione di edifici o per altri impianti destinati a risparmiare energia.