in Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 185 s., nonché la Circolare n. 33/1 dell'ACC, cit.). Tale limitazione deriva in primo luogo dal fatto che l'accertamento dell'utile aziendale imponibile e dei costi che gli si riferiscono avviene in base alla contabilità aziendale. Pertanto si devono prendere in considerazione i costi di manutenzione degli stabili, che risultano dalla contabilità del contribuente (Känzig, op. cit., p. 663). C'è però un'altra ragione per cui non si concede la deduzione forfetaria nel caso degli immobili affittati o locati: una deduzione forfetaria non può essere concessa, se conduce a lungo termine ad un risultato manifestamente inesatto.