3.1. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.). In linea di principio è ammessa anche la deduzione delle spese di amministrazione e di gestione (cfr. Bottoli, op. cit., p. 66; Känzig, loc. cit.; Feldmeier, Die steuerliche Behandlung der Liegenschaftsunterhaltskosten, in RF 41/1986, p. 456).