{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-15_1995-06-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18922&nX40_KEY=4711560&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "513accf8ca4ea1dfe9bb715ca2bce4d5"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1995.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1995.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1995.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:35:00", "Checksum": "cb3e4118334c934789f57265d4a05888", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1995.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.3.\nDa quanto detto discende che, nella fattispecie, l'autorità fiscale avrebbe dovuto concedere ai ricorrenti non la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione, bensì quella analitica delle sole spese effettivamente sopportate dai contribuenti, per il fatto che l'immobile di __________, per il quale è chiesta la deduzione dei costi per le opere di isolazione termica, è interamente locato a terze persone. Poiché si deve pertanto procedere ad un nuovo accertamento delle spese deducibili, si giustifica il rinvio degli atti all' Ufficio di tassazione.\nÈ vero, infatti, che né la LT né il DIFD prevedono la possibilità di una restituzione degli atti all'autorità di tassazione, ma al contrario l'autorità di ricorso dispone del più ampio potere di indagine e di decisione, sicché essa dovrebbe in linea di massima pronunciarsi nel merito di un gravame; tuttavia il Tribunale federale, pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato che, in determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti all'autorità inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di ricorso ha stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad un nuovo accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p. 387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 278).\n4. Come detto, la questione che i ricorrenti hanno sottoposto alla Camera di diritto tributario concerne la possibilità di aggiungere le spese di miglioria per misure volte al risparmio energetico alla deduzione globale delle spese di manutenzione.\nAlla luce delle considerazioni che precedono, ed in particolare della decisione di ammettere in casu la deduzione delle spese effettive di manutenzione, è evidente che tale problema di principio può essere lasciato aperto, per il semplice fatto che i ricorrenti hanno diritto alla deduzione di tutte le spese effettive, sia che rientrino nella categoria dei costi di manutenzione, di amministrazione e di gestione, sia che invece si configurino come spese per l'isolazione di edifici o per altri impianti destinati a risparmiare energia.\nIn sede di istruzione del ricorso, la Camera di diritto tributario ha avvertito i ricorrenti della decisione che andava delineandosi e ha consentito loro di prendere posizione a tale riguardo. Essi si sono pronunciati con uno scritto del 17 maggio 1995, nel quale osservano in particolare che la soluzione descritta, consistente nel negare la deduzione forfetaria nel caso di immobili locati o affittati, limiterebbe il diritto di dedurre le spese di miglioria volte al risparmio energetico ai soli proprietari di casette unifamiliari usate personalmente dai contribuenti stessi; tale conclusione è contraddetta proprio dalla fattispecie in esame, ove si concede la deduzione delle spese effettive, ivi comprese quelle per le misure ecologiche in questione.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.\n§ Di conseguenza, gli atti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, perché emetta nuovi conteggi, computando, a titolo di spese di manutenzione e gestione immobiliari le spese effettive.\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}