{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-15_1995-06-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18922&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "513accf8ca4ea1dfe9bb715ca2bce4d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1995.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1995.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1995.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:46", "Checksum": "8aaf9a22bd6e2d8eb96733c62ec3a424", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1995.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 27 gennaio 1995\nin materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 14/95)\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: ____________________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l'UT ha esposto ai coniugi __________, tra gli altri redditi, un reddito della sostanza lordo di fr. 287'869.-- di media annua, ammettendo deduzioni da tale reddito per fr. 160'379.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 18 aprile 1994).\nCon tempestivo reclamo i contribuenti hanno contestato l'importo delle deduzioni dal reddito della sostanza, lamentando un errore di calcolo nella deduzione forfetaria e la mancata deduzione della fatture di fr. 67'323.-- della ditta __________ __________ per opere di isolazione termica.\nL' Ufficio di tassazione, con decisione del 16 gennaio 1995, ha parzialmente ammesso il reclamo: ha rettificato l'importo delle spese di manutenzione deducibili per l'immobile di __________; ha invece negato la deduzione analitica delle spese di isolazione termica in aggiunta alla deduzione forfetaria.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono la deduzione delle spese di isolazione termica in aggiunta a quelle forfetarie già ammesse dall' Ufficio di tassazione, poiché si tratterebbe di spese di miglioria per le quali viene eccezionalmente ammessa la deduzione. La deduzione forfetaria per spese di manutenzione non può quindi contenerle per definizione.\n3. La legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT). Analogamente la legge federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD).\n3.1.\nSono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).\nIn linea di principio è ammessa anche la deduzione delle spese di amministrazione e di gestione (cfr. Bottoli, op. cit., p. 66; Känzig, loc. cit.; Feldmeier, Die steuerliche Behandlung der Liegenschaftsunterhaltskosten, in RF 41/1986, p. 456).\n3.2.\nPer facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti è stata ammessa la possibilità di una deduzione globale (a forfait), che ammonta al 15% delle pigioni lorde o del valore locativo per gli stabili fino a dieci anni di età e al 25% delle pigioni lorde o del valore locativo per gli stabili di oltre dieci anni (cfr. Circolare ACC n. 33/1 del 15 gennaio 1985). Questo tipo di deduzione non è un diritto del contribuente, ma solo una facilitazione che gli viene concessa (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT II-1991 p. 310 s.).\nQuesta agevolazione entra in considerazione solo per gli immobili appartenenti alla sostanza privata (v. in particolare la Circolare del 31 ottobre 1967 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, pubbl. in Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 185 s., nonché la Circolare n. 33/1 dell'ACC, cit.). Tale limitazione deriva in primo luogo dal fatto che l'accertamento dell'utile aziendale imponibile e dei costi che gli si riferiscono avviene in base alla contabilità aziendale. Pertanto si devono prendere in considerazione i costi di manutenzione degli stabili, che risultano dalla contabilità del contribuente (Känzig, op. cit., p. 663).\nC'è però un'altra ragione per cui non si concede la deduzione forfetaria nel caso degli immobili affittati o locati: una deduzione forfetaria non può essere concessa, se conduce a lungo termine ad un risultato manifestamente inesatto. Ebbene, con i contratti di locazione, il proprietario fa sopportare ai conduttori gran parte dei costi di gestione, amministrazione e di parte dei costi di amministrazione, sicché non vi è ragione di consentire al locatore di beneficiare di una deduzione globale per spese che egli stesso finisce per non doversi assumere. Tale principio, già sostenuto dalla giurisprudenza di diversi cantoni, è ora stato adottato anche dal Tribunale federale in materia di imposta federale diretta; tale limitazione vale anche nel caso in cui gli immobili locati appartengano alla sostanza privata (ASA 63 p. 739 s.).\n"}