35’000.-- trattenuta su un dividendo di fr. 100’000.-- versato loro dalla __________ __________ __________ nel corso del 1990. Il 30 giugno 1994 l’ Ufficio di tassazione di Locarno respingeva la domanda di rimborso dell’imposta preventiva in quanto tardiva. Secondo l’UT essa avrebbe dovuto essere presentata, in ossequio all’art. 32 cpv. 1 LIP, al più tardi entro il 31 dicembre 1993. 2. I coniugi __________, assistiti dall’avv. __________, presentavano reclamo in tempo utile all’UT di Locarno.