{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-157_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19071&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f2c5c2ecf37f4bdcce6822b0054ef68f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.157"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.157"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:13", "Checksum": "49cb9abf0b79af2e335c11447a3feeec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.157\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Nel caso in esame, la tesi ricorsuale, si fonda essenzialmente sul verbale dell’assemblea generale della __________ __________ __________, del 5 dicembre 1990, da cui risulta che il dividendo di fr. 100’000.-- era da pagare a partire dal 10 gennaio 1991. Anche facendo astrazione dal fatto che il verbale, sul quale i ricorrenti fondano la loro tesi ricorsuale, è stato prodotto solo in un secondo tempo e, meglio, in sede di reclamo, altri e più convincenti indizi stanno invece a indicare una diversa scadenza della prestazione. Dal modulo relativo all’imposta preventiva sul reddito delle azioni, inviato il 18 dicembre 1990 dalla __________ __________ __________ all’AFC, Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva, la scadenza del dividendo è chiaramente indicata per il 10 dicembre 1990 (e non, come nel verbale assembleare, il 10 gennaio 1991). Ma ciò che più conta è che l’importo di fr. 35’000.-- trattenuto sul dividendo, è stato versato già il 20 dicembre 1990, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla nascita del credito fiscale stabilito dalla legge (art. 12 e 16 cpv. 1 lett. c LIP; art. 21 cpv. 2 e 3 OIP). Si tratta di atti concludenti che contraddicono clamorosamente l’indicazione, contenuta nel verbale dell’assemblea generale del 5 dicembre 1990, di una scadenza del dividendo 1989 posticipata al 10 gennaio 1991.\nNon solo, che la prestazione sia effettivamente scaduta e stata pagata nel 1990 - sia notato a titolo abbondanziale - è confermato anche dall’iscrizione del dividendo tra i redditi conseguiti nel 1990 nell’elenco titoli 1991/92, come pure dalla sua imposizione nella tassazione IC/IFD 1991/92 e non nella successiva 1993/94, come avrebbe invece dovuto essere il caso, se il dividendo fosse stato pagato nel 1991.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Reg. cant. d'applicazione e 185 cpv. 1 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 500.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 60.--\nper un totale di fr. 560.--\nsono a carico dei ricorrenti.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro 30 giorni (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}