Lo stesso dicasi per il caso in cui il contribuente ammette esplicitamente d'aver ricevuto la richiesta di conguaglio. Diversamente, se egli non ha dato seguito alla richiesta di conguaglio, non pagando l'importo richiestogli o non dà atto in altro modo d'aver ricevuto la richiesta di conguaglio (polizze di versamento del conguaglio, in cui è indicata la data della notifica della tassazione), l'autorità fiscale non sarà in grado di provare con sufficiente verosimiglianza la notifica della tassazione.