Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale "non è preclusa all'autorità di tassazione la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica". Tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami;