Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento delle decisioni su reclamo del 17 luglio 1995, lamentando il notorio disservizio degli Uffici postali di __________. Tocca quindi all'UT, secondo il ricorrente, fornire la prova dell'intimazione delle notifiche di tassazione, effettuate per posta B. 4. 4.1 L'autorità fiscale non ha l'obbligo di notificare la tassazione per lettera raccomandata (cfr. art. 174 LT; art. 95 DIFD; sent. CDT n. 482 del 13 dicembre 1984 in re Ma.). Se l'intimazione della tassazione o la data in cui è avvenuta non sono provate, il rischio legato all'onere della prova è sopportato dall'autorità fiscale.