L' UT respingeva il reclamo con decisione del 17 luglio 1995, dichiarandolo irricevibile in quanto tardivo. L'autorità fiscale non considerava attendibile la giustificazione addotta dal reclamante, che affermava d'aver ricevuto la notifica di tassazione soltanto a fine maggio, tanto più che egli avrebbe dovuto rendersi conto della notifica dai conguagli 1993-94, che gli erano stati spediti il 30 aprile. 3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento delle decisioni su reclamo del 17 luglio 1995, lamentando il notorio disservizio degli Uffici postali di __________.