{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-156_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19070&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1d95be9020d308be2de5c4bf3e079939"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.156"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.156"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:21:45", "Checksum": "0090809db300089ccf508f4fe43d12d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.156\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.3\nGiova infine rilevare che, in caso di invio della tassazione per posta B, la data della notificazione della tassazione deve essere presunta, tenendo conto del fatto che l'invio viene di regola distribuito \"due o tre giorni feriali dopo quello dell' impostazione\" (CDT n. 173 del 26 settembre 1994 in re A.T.; art. 24 cpv. 1 Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01).\n5. Nel caso in esame l'UT ha notificato a __________ __________ sia la tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94 sia la tassazione intermedia per matrimonio a valere dal 3 settembre 1993 in data 24 aprile 1995 mediante posta B. V'è quindi da presumere, che di regola, le tassazioni dovrebbero essere pervenute al contribuente al più tardi il 28 aprile 1995 e che quindi il termine di ricorso di trenta giorni è scaduto al più tardi lunedì 29 maggio 1995.\nD'altra parte il ricorrente ha pure ricevuto i relativi conguagli d'imposta, come egli stesso ammette esplicitamente nel ricorso, ma anche implicitamente avendoli saldati.\nAlla luce di queste circostanze è del tutto inverosimile che, per un preteso disservizio dell'Ufficio postale di __________, ben tre, se non addirittura quattro invii (tassazione ordinaria e tassazione intermedia, spedite il 24 aprile; conguagli spediti il 30 aprile) provenienti dall'Autorità fiscale cantonale, che si avvale dei servizi del Centro cantonale d'informatica, si siano tutti, senza eccezioni, persi da qualche parte e siano stati consegnati al contribuente soltanto alla fine di maggio.\nQuesta Camera ha maturato il fermo convincimento che solo la negligenza, per altro reiterata (si veda la multa disciplinare in relazione all'invio della dichiarazione), del contribuente non gli ha permesso di inviare in tempo utile il reclamo contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94 e contro la connessa tassazione intermedia per matrimonio.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD, 140 LIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 100.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--\nper un totale di fr. 150.--\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e 146 LIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}