Nulla osta pertanto a evadere il ricorso in base al suddetto accordo, conforme per altro ai disposti di legge e alla giurisprudenza relativa all'imposizione, una sola volta, di fattori eccezionali di reddito. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 1995 è riformata conformemente a quanto indicato nel consid. 4 e, meglio, a quanto partitamente stabilito nel verbale del 6 dicembre 1995. 2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv.