953'365.--) comprendeva un reddito straordinario di fr. 250'000.--, già considerato una volta nel periodo fiscale 1989-90 e quindi non più entrante in considerazione una seconda volta quale base di calcolo della tassazione 1991-92. In conseguenza di ciò, le parti definivano il reddito dei titoli negli anni di computo 1989-90 in fr. 495'490.-- di media annua (cfr. verbale del 6 dicembre 1995). La ricorrente dava la propria adesione all'accordo il 22 dicembre successivo. Nulla osta pertanto a evadere il ricorso in base al suddetto accordo, conforme per altro ai disposti di legge e alla giurisprudenza relativa all'imposizione, una sola volta, di fattori eccezionali di reddito.