{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-155_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19069&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a91f175a092c7243ca17586e830ebec8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.155"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:35", "Checksum": "024454b26e8c440f48c278cdbd4d38c8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.155\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 3 agosto 1995\nin materia di: IC/IFD 91/92\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con sentenza del 1° luglio 1992 il Pretore di Locarno-Campa-gna scioglieva il matrimonio tra __________ __________ e __________ __________ per divorzio, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie.\nL'11 aprile 1994 l'UT di Locarno notificava a __________ __________ personalmente la tassazione IC/IFD 1991-92 degli ex coniugi, in cui venivano esposti sia i redditi conseguiti dalla moglie durante il periodo di computo per fr. 31'092.-- di media annua, sia il reddito della sostanza della moglie, tra cui quelli provenienti dalla società in nome collettivo __________ __________ e __________ __________, per fr. 893'910.-- di media annua (cfr. notifica di tassazione dell'11 aprile 1994).\nIl 26 aprile 1994 __________ __________, assistita dalla __________ __________, si rivolgeva all'UT, chiedendo che la tassazione IC/IFD 1991-92 venisse intimata anche a lei personalmente. Faceva presente, da un lato, di essere divorziata dal 1° luglio 1992 e, dall'altro, che nella tassazione IC/IFD 1991-92 i suoi beni sono nettamente preponderanti rispetto a quelli del marito.\nCome si evince da una nota manoscritta in calce alla lettera del 26 aprile 1994 della __________ __________, l'autorità fiscale consegnava il 28 aprile 1994 copia della notifica di tassazione a __________ __________ personalmente e che avrebbe in seguito allestito il riparto tra marito e moglie, non appena la tassazione fosse cresciuta in giudicato.\n2. Il 6 maggio 1994 __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________, presentava reclamo. Contestava sia il reddito aziendale sia quello della sostanza e chiedeva deduzioni superiori; in particolare lamentava la durezza dell'imposizione determinata dal sistema fiscale ticinese, che impone i redditi secondo il sistema praenumerando (sul passato). Il 10 maggio 1994 anche __________ __________ personalmente contestava la tassazione IC/IFD 1991-92.\nIl dottor __________ , quale rappresentante di __________ __________, veniva sentito dall'UT il 18 maggio 1995, le parti concordavano di definire la perdita della società in nome collettivo negli anni 1989-90 in fr. 135'000.-- di media annua e quella aziendale del marito in fr. 45'000.-- di media annua. L'UT precisava inoltre che il reddito della sostanza sarebbe stato esposto in media annua e che eventuali fluttuazioni avvenute durante il periodo di tassazione sarebbero state considerate nel periodo successivo. Puntualizzava pure che nel reddito della sostanza era compresa una quota di fr. 10'160.-- relativa al figlio minorenne. Gli interessi passivi, dal canto loro, venivano definiti in fr. 121'087.-- di media annua. Il rappresentante della contribuente, sentite le spiegazioni dell'UT, recedeva a sua volta dalla contestazione relativa alla differenza di fr. 237'430.-- sulla sostanza complessiva (cfr. verbale di audizione del 18 maggio 1995). Donde la decisione su reclamo del 17 luglio 1995.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistita sempre dalla __________ __________, contesta unicamente il reddito della sostanza, stabilito dall' Ufficio di tassazione in fr. 893'910.--. Precisa che era socia, unitamente alla sorella, della __________ __________ & __________ __________ con sede a __________, la quale ha realizzato utili consistenti, superiori al milione di franchi, negli anni 1989-90, utili che si sono poi ridotti a fr. 237'505.-- nel 1990 e a zero nel 1991. Rileva quindi che, per effetto del sistema di tassazione sul passato, nel corso degli anni 1988-1992 è stata imposta su redditi per fr. 5'026'352.-- mentre ha conseguito redditi per soli 2'670'575.--. Chiede quindi, ragionando a contrario rispetto all'inizio dell'imponibilità, l'allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell'attività; in via subordinata di considerare l'uscita dalla __________, avvenuta nel 1990, valido motivo di intermedia.\nAll'udienza del 16 novembre 1995, tenuto conto delle particolarità del caso, il giudice invitava le parti a esaminare nuovamente la fattispecie in modo da considerare la capacità contributiva della ricorrente alla luce dell'eccezionale aumento del reddito della sostanza verificatosi negli anni 1989-90.\n4. Il 6 dicembre 1995, dopo riesame dei redditi dei titoli 1988, 1989, 1990 e 1991, le parti hanno concordato di definire il reddito dei titoli 1989 in fr. 703'365.--, in quanto l'importo dichiarato (fr. 953'365.--) comprendeva un reddito straordinario di fr. 250'000.--, già considerato una volta nel periodo fiscale 1989-90 e quindi non più entrante in considerazione una seconda volta quale base di calcolo della tassazione 1991-92.\nIn conseguenza di ciò, le parti definivano il reddito dei titoli negli anni di computo 1989-90 in fr. 495'490.-- di media annua (cfr. verbale del 6 dicembre 1995).\nLa ricorrente dava la propria adesione all'accordo il 22 dicembre successivo.\nNulla osta pertanto a evadere il ricorso in base al suddetto accordo, conforme per altro ai disposti di legge e alla giurisprudenza relativa all'imposizione, una sola volta, di fattori eccezionali di reddito.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 1995 è riformata conformemente a quanto indicato nel consid. 4 e, meglio, a quanto partitamente stabilito nel verbale del 6 dicembre 1995.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio."}