Secondo l'art. 21 cpv. 2 DIFD "sono considerati come reddito anche i proventi in natura di qualsiasi specie (vitto ed alloggio gratuiti, derrate e merci utilizzate e consumate dall'industriale o dall'agricoltore che le ha prodotte, ecc.). Essi sono valutati secondo il loro valore commerciale". Una disposizione analoga figura all'art. 16 cpv. 2 LT. Fra le prestazioni valutabili in denaro si annoverano in particolare l'uso di cose e di diritti: la messa a disposizione di un appartamento gratuitamente al dipendente o all'azionista della società, oppure la corresponsione di un affitto inferiore a quello normalmente dovuto (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz.