{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-154_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19068&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4826500b8017de2a97e7b32665f2bced"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.154"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.154"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:21:44", "Checksum": "17e5b4982d3f1dd869d21bc95a91efda", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.154\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 3 agosto 1995\nin materia di: IC/IFD 91/92\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. I coniugi __________ e __________ __________ sono titolari di una macelleria a __________.\nNotificando loro la tassazione IC/IFD 1991/92, con decisione del 16 maggio 1994, l' Ufficio di tassazione di Locarno elevava l'utile aziendale da fr. 99'530.- in media annua a fr. 110'000.- in media annua e aggiungeva un ulteriore utile di fr. 5'908.-, quale reddito da commercio di immobili a titolo professionale.\nI contribuenti impugnavano detta tassazione con reclamo allo stesso Ufficio di tassazione. In quest'ultimo argomentavano che la constatazione dell'autorità fiscale, secondo cui \"controllando le voci delle spese di personale e l'affitto... le spese sono più alte che in generale\", non teneva conto della infelice situazione dei locali di produzione e vendita che richiedeva maggiore impiego di dipendenti. Nella sua decisione su reclamo, l' Ufficio di tassazione stralciava il reddito da commercio di immobili a titolo professionale, mentre confermava l'utile aziendale proveniente dall'attività di macellaio. Nella motivazione spiegava che la rivalutazione dell'utile era stata effettuata non per i motivi esposti nel reclamo bensì per tenere conto delle partecipazioni private e dei vantaggi vari goduti dai contribuenti nell'ambito dell'attività aziendale.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ chiedono lo stralcio della ripresa per vantaggi e partecipazioni private, riferendosi alla contabilità della propria azienda, dalla quale risultano riprese già effettuate per complessivi fr. 15'400.--, di media annua.\n3. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LT é imponibile quale reddito da attività indipendente il prodotto di un commercio, di un'industria, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura, di una professione liberale e di ogni altra attività indipendente; analogamente, l'art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD prevede l'imponibilità di qualsiasi reddito proveniente da un'attività (p. es. commercio, arte e mestiere, industria, agricoltura o selvicoltura, professione liberale, ufficio, impiego o assunzione, esecuzione di un servizio obbligatorio), compresi i redditi accessori.\nSecondo l'art. 21 cpv. 2 DIFD \"sono considerati come reddito anche i proventi in natura di qualsiasi specie (vitto ed alloggio gratuiti, derrate e merci utilizzate e consumate dall'industriale o dall'agricoltore che le ha prodotte, ecc.). Essi sono valutati secondo il loro valore commerciale\". Una disposizione analoga figura all'art. 16 cpv. 2 LT.\nFra le prestazioni valutabili in denaro si annoverano in particolare l'uso di cose e di diritti: la messa a disposizione di un appartamento gratuitamente al dipendente o all'azionista della società, oppure la corresponsione di un affitto inferiore a quello normalmente dovuto (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 452; CDT n. 255 del 6 settembre 1985 in re V.; CDT n. 7 del 9 febbraio 1987 in re G.B.).\nPer conoscere il valore commerciale dei proventi in natura, l'Amministrazione federale delle contribuzioni pubblica periodicamente degli appositi promemoria (Känzig, op. cit. p. 456).\n4. Nella fattispecie, l'autorità fiscale si è limitata ad aggiungere all'utile dichiarato dai ricorrenti un importo di fr. 10'470.- (pari alla differenza fra fr. 110'000.- e l'importo dichiarato di fr. 99'530.-), osservando nella motivazione allegata alla tassazione che \"l'utile derivante dall'attività in proprio quale macellaio\" era stato \"definito dall'autorità di tassazione in fr. 110'000.- annui netti\". Il fatto che poi nel reclamo i contribuenti si preoccupino di confutare l'affermazione secondo cui l'accertamento dell'utile effettuato dall' Ufficio di tassazione sarebbe stato giustificato dalla sproporzione fra i ricavi dichiarati e le spese per affitto e personale conduce alla conclusione che essi abbiano chiesto all'autorità fiscale come essa sia pervenuta alla rivalutazione dell'utile aziendale. Sennonché, in sede di decisione su reclamo, l' Ufficio di tassazione propone una motivazione alternativa: l'aggiunta di fr. 10'470.- si spiega non con la sproporzione fra ricavi e spese, bensì con la ripresa di vantaggi privati.\nPeraltro, dalla contabilità prodotta dai contribuenti unitamente alla dichiarazione fiscale è possibile rilevare chiaramente che i contribuenti avevano registrato prelevamenti privati di merce, quote private di spese d'automobile altre spese private, per il seguente ammontare complessivo:\n|\n|\n1989 |\n1990 |\n|\nprelevamento merce |\n14'185.- |\n8'555.- |\n|\nquota spese auto |\n3'000.- |\n3'000.- |\n|\naltre quote private |\n3'200.- |\n3'200.- |\n|\ntotale riprese |\n20'385.- |\n14'755.- |\nNe consegue che i proventi in natura e le quote private alle spese generali sono già stati considerati dai contribuenti nella misura di fr. 17'570.- in media annua. Alla luce del Promemoria n. 1/1989 dell'AFC, tale ammontare appare senz'altro proporzionato alla natura dell'azienda dei ricorrenti nonché alla dimensione della loro famiglia.\nNon vi è pertanto spazio per alcuna ulteriore ripresa.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 luglio 1995 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 110'000.- a fr. 99'530.- in media annua.\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\n3. Intimazione alle parti."}