{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-153_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19067&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "497c22c54a29f5ead7f4a9cbfc56a6e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.153"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.153"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:34", "Checksum": "e4e25c83586ed5334e2a9e2b43f69f62", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.153\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.3\nÈ infine appena il caso di ricordare che l'onere di provare l'esistenza di un motivo d'intermedia, segnatamente la cessazione dell'attività, incombe a chi se ne prevale.\n5. Nel caso in esame __________ __________ è stato tassato, almeno nei due periodi fiscali che precedono quello in contestazione, per apprezzamento, su un importo di fr. 80'000.-- di media annua nel 1989-90 e di fr. 110'000.-- nel 1991-92, per altro come a dichiarazione. Il contribuente stesso nella dichiarazione fiscale 1993-94 ha dichiarato di aver conseguito nei due anni di computo precedenti mediamente un reddito di fr. 120'000.-- all'anno. Egli non ha tuttavia mai presentato alcuna documentazione contabile, né l'ha presentata in questa sede. Il che preclude la possibilità di fornire, attraverso la produzione di una contabilità completa e veritiera, la prova della cessazione da parte sua dell'attività con effetto dal 1° gennaio 1993.\nOccorre quindi forzatamente basarsi su indizi o su altre prove.\nLa documentazione raccolta presso l' Amministrazione cantonale delle contribuzioni in relazione alla vendita di cartelle per le tombole consente di escludere con certezza che il ricorrente abbia cessato l'attività già dal 1° gennaio 1993 in questo remunerativo settore professionale. Risulta infatti che, se negli anni 1991 e 1992 il ricorrente ha acquistato a proprio nome cartelle per fr. 689'986.--, risp. per fr. 630'517.--, nei due anni successivi, 1993-94, ha acquistato a proprio nome cartelle per fr. 580'986, risp. per fr. 729'000.--, mediamente quindi per un importo sostanzialmente identico a quello del biennio precedente. Ma agli importi degli acquisti a proprio nome negli anni 1993 e 1994 se ne devono aggiungere altri effettuati dal ricorrente a nome di terzi, come lo comprovano i versamenti pervenuti all' Amministrazione ed anche le dichiarazioni degli interessati. Se si considerano, come è doveroso, anche tali importi, gli acquisti nel 1993 praticamente raddoppiano.\nDall'incarto fiscale emergono inoltre le dichiarazioni di una collaboratrice e di un nuovo collaboratore del ricorrente, di cui fra l'altro si è discusso in udienza, che affermano chiaramente che l'attività nel settore delle tombole è continuata regolarmente anche nel 1993 e nel 1994.\nQuindi, anche astrazion fatta dalla cessazione dell'attività di vendita, vi sono sicuri indizi che dimostrano che il ricorrente ha continuato, forse addirittura con intensità accresciuta, la propria attività nel settore dell'organizzazione delle tombole.\nIn simili condizioni, la richiesta di tassazione intermedia a decorrere dal 1° gennaio 1993 rasenta la temerarietà.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 600.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--\nc. nelle spese di verifica di fr. --.--\nper un totale di fr. 680.--\nsono a carico dei ricorrenti.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}