{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-153_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19067&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "497c22c54a29f5ead7f4a9cbfc56a6e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.153"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.153"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:34", "Checksum": "e4e25c83586ed5334e2a9e2b43f69f62", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.153\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 2 agosto 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________. __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l'UT ha esposto al contribuente un reddito annuo medio di fr. 120'000.-- al netto della deduzione per premi AVS/AI, così come dichiarato dal contribuente medesimo (cfr. notifica della tassazione del 17 ottobre 1994).\nIl 15 novembre 1994 __________ __________ presentava tempestivo reclamo. Faceva presente che dal dicembre del 1992 aveva completamente cessato per ragioni di salute l'attività di venditore e di aver ceduto ad altre persone l'attività nell'ambito dell'organizzazione di tombole per associazioni della regione per un importo di fr. 5'000.--.\nL'UT, con decisione del 17 luglio 1995, ha respinto il reclamo. In base a indagini esperite nella regione, il contribuente avrebbe continuato a essere attivo nella regione quale indipendente e in particolare nell'ambito dell'organizzazione di tombole.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ribadisce d'aver cessato l'attività di venditore a seguito di un infortunio, a causa del quale soffrirebbe tuttora di continui svenimenti. Ribadisce che le tombole sono organizzate da associazioni e società della regione , come pure di aver ceduto a terzi l'inventario. Fa inoltre presente che l'AVS gli ha restituito i contributi pagati nel 1993 e che varie assicurazioni gli hanno riconosciuto delle indennità.\n3. All'udienza del 14 dicembre 1995 il ricorrente si è riconfermato nel proprio ricorso, contestando d'aver acquistato nel corso degli anni 1993 e 1994 delle cartelle per le tombole. Le stesse sarebbero state acquistate direttamente dalle società.\n4. 4.1\nDi regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è la cessazione dell'attività lucrativa (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscale suisse, p. 262). Detto motivo è anche previsto dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT.\n4.2\nVa inoltre ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che una mera diminuzione dell'attività lucrativa globale non esclude la possibilità di una tassazione intermedia, purché il decremento del reddito tragga origine dalla cessazione completa dell'attività principale o dalla mancata sostituzione di un'attività accessoria che ha un' incidenza considerevole sul reddito complessivo (cfr. STF 25 maggio 1984, cit.; DTF 101 Ib 401; DTF 109 Ib 12).\nPer quanto attiene al diritto cantonale la giurisprudenza di questa Camera ha costantemente negato che oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contri-buente sempre imposto prenumerando costituiscano motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit., che ha ritenuto non arbitraria tale interpretazione dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1983 p. 126).\n"}