Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr. per tutte CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.). 4. Negli anni di computo 1991-92, determinanti per la tassazione in contestazione, i coniugi __________ denotano entrate per complessivi fr. 234’092.--, segnatamente: - entrate lorde aziendali: fr 192’942.-- - restituzioni d’imposta: