Essa va presentata alla Divisione delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT). La decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle imposte comunali (art. 268 cpv. 2 LT). Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 100.-- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-- per un totale di fr. 150.-- sono a carico dei ricorrenti. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv.