Quando invece tale differenza è manifesta, il locatario ha diritto, in virtù del principio della parità di trattamento nell'illegalità, ad un'adeguata deduzione, anche se non prevista dalla legge, qualora la disparità persista nel tempo (ASA 59 p. 733 ss.). In quel caso il valore locativo protocollare raggiungeva a mala pena un terzo del canone d'affitto preteso per il medesimo oggetto; d'altra parte l'autorità fiscale del cantone interessato aveva provveduto solo dopo tre periodi fiscali (sei anni) a modificare la determinazione dei valori locativi entro i limiti minimi tollerati dall' Amministrazione federale delle contribuzioni.