{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-150_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19064&nX40_KEY=4711557&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc44f3f2b10ac8fbee975d8a897011fd"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.150"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:33:34", "Checksum": "11d49767390eefe964b80b41ead62263", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.150\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.3\nD' altra parte i ricorrenti non provano minimamente una disparità di trattamento inconciliabile con il margine di tolleranza ammesso dal Tribunale federale né tanto meno che una simile disparità perduri nel tempo, ma non vi sono nemmeno motivi, come esaminato in un recente giudizio (CDT n. IC 238/94 del 22 marzo 1995 in re P. e L. R.), che possano in qualche modo indurre questa Camera a rilevarla d'ufficio.\nDi regola infatti il valore locativo di appartamenti in condominio viene stabilito sulla base di dati comparativi, segnatamente dei canoni di locazione pagati per appartamenti similari nel medesimo immobile condominiale. Nel caso di abitazioni monofamigliari, invece, si suole procedere mediante parametri applicati al valore ufficiale di stima. Astrazion fatta dagli sforzi intrapresi in questi ultimi anni per adeguare i valori ufficiali di stima, che hanno per altro sollevato le vibrate proteste da parte dei proprietari di immobili per l'incisività degli adeguamenti influenzati, a loro dire, da valori speculativi, l'autorità fiscale adegua il parametro forfetario applicabile al valore ufficiale di stima a seconda della vetustà della stima ufficiale. Nel periodo di tassazione 1993-94, ad esempio, il parametro era del 5% per stime ancora attuali (cioè stime entrate in vigore dall' 1° gennaio 1990 al 1° gennaio 1993), del 6,5% per stime meno recenti (dal 1° gennaio 1984 al 1° gennaio 1989). E` inoltre stato introdotto per la prima volta il parametro del 7,25% per le stime più vecchie, vale a dire per quelle del 1° gennaio 1983 e anteriori (cfr. Istruzioni 1993-94).\nCiò è avvenuto anche a seguito delle preoccupazioni espresse da questa Camera, che non ha mai perso di vista nella propria giurisprudenza il delicato equilibrio posto dal principio della parità di trattamento tra inquilini e proprietari ed aveva invitato l'autorità fiscale a fissare i coefficienti di moltiplicazione del valore di stima tenendo conto del loro invecchiamento e, quindi, della loro progressiva svalutazione, ipotizzando l'adozione di più di due parametri per tener conto in modo maggiormente differenziato dell'obsolescenza dei valori di stima (cfr., p. es., CDT n. 498 del 12 dicembre 1986, consid. 9).\nNon è quindi questione, in Ticino, di agevolazione manifesta e duratura, dei proprietari d'immobili che abitano in casa propria, anche se non sono da escludere dei casi limite, soprattutto se si tratta di costruzioni molto vecchie, in cui la valutazione del costo della costruzione al metro cubo può provocare, per effetto della ponderazione che conduce al valore ufficiale di stima, una certa sottovalutazione del valore abitativo dell'immobile.\n5. 5.1\nI ricorrenti rilevano infine di non essere più in grado di far fronte al pagamento dei pubblici tributi, essendo rimasti per lunghi periodi senza introiti.\nTale argomento non può essere ascoltato in questa sede. Qualora __________ __________ avesse cessato definitivamente l'attività dipendente o avesse profondamente mutato le proprie basi di reddito p. es. passando ad un'attività indipendente, egli avrà sempre la facoltà di postulare, se del caso, l'allestimento di una tassazione intermedia ex art. 99 LT e 96 DIFD.\n5.2\nQualora invece fosse questione di liquidità, come sembrerebbe, si ricorda ai ricorrenti che hanno la possibilità di presentare una domanda di condono. L'art. 224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti. La domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Essa va presentata alla Divisione delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT). La decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle imposte comunali (art. 268 cpv. 2 LT).\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 100.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--\nper un totale di fr. 150.--\nsono a carico dei ricorrenti.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}