{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-150_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19064&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc44f3f2b10ac8fbee975d8a897011fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.150"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:21:43", "Checksum": "8bf06df2b8d21e26cd37975ef37ba417", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.150\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 26 luglio 1995\nin materia di: IC/IFD 91/92\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. L’ Ufficio di tassazione esponeva in media annua ai coniugi __________ e __________ __________ per il periodo fiscale 1991-92 un reddito del lavoro di fr. 86’028.-- e un reddito della sostanza di complessivi fr. 14’087.--, tanto per l’IC che per l’IFD (cfr. notifica della tassazione del 26 luglio 1993).\nCon tempestivo reclamo del 9 agosto i coniugi __________ chiedevano la deduzione dell’affitto, lamentando che l’autorità fiscale non avrebbe preso in considerazione quanto da loro chiesto in un precedente scritto del 4 aprile.\nCon decisione del 10 luglio 1995 l’ Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, facendo presente che la sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 1990, cui i contribuenti fanno riferimento, si riferirebbe ad altro Cantone in cui si riscontrano differenze d’un certo riguardo tra canoni di locazione e valori locativi.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente una deduzione per l’affitto appoggiandosi alla sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 1990. Sostengono in particolare che il “valore locativo risulta molto più basso della pigione che dovrebbe essere e che è stata pagata effettivamente” e che non dovrebbe essere difficile effettuare il calcolo esatto partendo dal valore di stima dell’immobile.\nAvvertono inoltre che la loro situazione economica è peggiorata già nel corso del 1991 e in modo ancor più drastico dal 1992, per cui non sono in grado di affrontare il pagamento delle imposte.\n3. 3.1\nVa innanzi tutto ricordato che l' art. 31 cpv. 1 lett. a-h LT, che elenca in modo esauriente le deduzioni generali ammesse dal reddito, non menziona da nessuna parte la deduzione del canone di locazione versato dall'inquilino al proprietario dell'immobile. L' art. 32 lett. a LT precisa poi che gli altri costi e spese, non annoverati nell'art. 31 LT, non possono essere dedotti, in particolare le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, comprese quelle private causate dalla posizione professionale del contribuente (CDT n. IC 238/94 del 22 marzo 1995 in re P. e L. R.)\n3.2\nLa dottrina non ha esitazioni nell'assimilare le spese di locazione alle spese di mantenimento del contribuente e della sua famiglia, quindi a spese non deducibili (Aa.Vv., Commentario Zurigo, tomo II, p. 336). In altri casi, invece, è la legge stessa ad affermarlo, ricorrendo a una formulazione esemplificativa, che menziona esplicitamente le spese di locazione tra quelle non deducibili (Aa.Vv., Commentario Argovia, p. 436; Masshardt/ Tatti, Commentario IFD, p. 201).\nLa LT dell' 11 aprile 1950, diversamente dalla LT del 1976 e dalla LT del 1994, si rifaceva al modello esemplificativo. L'art. 28§, dopo aver elencato in termini generali le principali categorie di spese non deducibili, precisava che quelle per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia includevano le pigioni ed affitti anche in stabili propri.\n3.3\nQuesta Camera ha d'altronde precisato che il canone di locazione non rientra nemmeno tra gli oneri permanenti a carico del contribuente risultanti da convenzioni, in quanto non fondati sul diritto di famiglia, deducibili dal reddito in virtù dell'art. 31 lett. b LT. Una diversa interpretazione finirebbe d'altronde per situarsi in un contrasto insanabile con l'art. 32 lett. b LT (CDT n. IC 238/94 del 22 marzo 1995 in re P. e L. R.).\n4. 4.1\nChiamato recentemente ad esprimersi in merito all'uguaglianza di trattamento in materia fiscale tra il locatario e il proprietario che abita il proprio immobile, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che allorché il valore locativo fiscale dell'immobile occupato dal contribuente è fissato legalmente in maniera ristretta in rapporto agli affitti usuali di mercato, il trattamento fiscale dei proprietari e dei locatari d'appartamenti non è identico.\nTale procedimento non si scontra però con l'art. 4 cpv. 1 Cost. fed., se questa differenza di trattamento è moderata (cfr. ASA 59 728 ss; inoltre ASA 734 ss = RF 1991, p. 277 ss sul problema dell'uguaglianza di trattamento dei proprietari e dei locatari d'appartamenti quando la legge prevede espressamente l'imposizione del valore locativo al prezzo di mercato; CDT 268 del 31 ottobre 1991 in re G.D.; CDT n. 231 del 4 ottobre1991 in re F.G.).\nQuando invece tale differenza è manifesta, il locatario ha diritto, in virtù del principio della parità di trattamento nell'illegalità, ad un'adeguata deduzione, anche se non prevista dalla legge, qualora la disparità persista nel tempo (ASA 59 p. 733 ss.). In quel caso il valore locativo protocollare raggiungeva a mala pena un terzo del canone d'affitto preteso per il medesimo oggetto; d'altra parte l'autorità fiscale del cantone interessato aveva provveduto solo dopo tre periodi fiscali (sei anni) a modificare la determinazione dei valori locativi entro i limiti minimi tollerati dall' Amministrazione federale delle contribuzioni.\n"}