Non v’è quindi ragione di non sostituire la fonte di reddito estinta dal verificarsi del motivo d’intermedia con il nuovo reddito sostitutivo, connesso sempre con lo stesso motivo d’intermedia, non diversamente dal caso in cui il profitto in capitale viene realizzato vendendo l’immobile aziendale. Pacificamente, in un tale caso, all’estinzione del reddito della sostanza immobiliare determinato dall’uso aziendale del proprio immobile, fa riscontro l’esposizione non solo del capitale realizzato con la vendita, ma anche del suo reddito presunto. La dottrina è d’altronde unanime al proposito.