Il trasferimento della sostanza aziendale nella sfera privata a seguito della cessazione dell’attività fa venir meno il valore locativo dell'uso aziendale dell'immobile, facendo sorgere di converso un nuovo reddito: in caso di uso proprio il valore locativo, in caso di affitto a terzi le pigioni incassate. Non v’è quindi ragione di non sostituire la fonte di reddito estinta dal verificarsi del motivo d’intermedia con il nuovo reddito sostitutivo, connesso sempre con lo stesso motivo d’intermedia, non diversamente dal caso in cui il profitto in capitale viene realizzato vendendo l’immobile aziendale.