4.4. Va comunque osservato che il ricorrente non può trarre alcun beneficio dal fatto che egli sia già stato fatto oggetto di una tassazione speciale per passaggio della sostanza dalla sfera aziendale a quella privata. L’argomento ricorsuale disattende infatti la sostanziale differenza tra l’oggetto dell’imposta speciale sul profitto in capitale e quello dell’imposta ordinaria.