4.3. Va ribadito, innanzi tutto, che in linea di principio non esiste alcun motivo perché gli elementi di reddito modificati, che sono stati considerati nella tassazione intermedia, la quale, come si è visto è cresciuta incontestata in giudicato, non siano ripresi tali e quali anche nella successiva tassazione ordinaria. Da questo punto di vista l’atteggiamento assunto dal ricorrente nella memoria ricorsuale è quanto meno contraddittorio con l’atteggiamento precedente in occasione della tassazione intermedia.