1980 pag. 33). Applicando la normativa suddetta, questa Camera ha riconosciuto che non v'è ragione, in linea di principio, che l' autorità fiscale consideri nella tassazione ordinaria successiva un reddito diverso da quello considerato dalla data dell'inizio dell'attività dipendente (CDT n. 296-297 del 15 ottobre 1990 in re R.M.; CDT n.200 del 26 settembre 1994 in re G. e B. B.).