A seguito della cessazione dell'attività aziendale l'immobile è stato trasferito definitivamente nella sfera della sostanza privata, quindi - argomenta il ricorrente - esso dovrebbe essere sottoposto a tassazione sulla base dei criteri normalmente adottati quando una persona entra in possesso di un immobile, l'estrazione contabile essendo un trapasso a tutti gli effetti. L' Ufficio di tassazione, con la tassazione contestata, ha di fatto effettuato una tassazione intermedia non prevista dalla legge, prova ne sia che in caso di cessazione dell'affitto il contribuente non potrà beneficiare di una tassazione intermedia.