{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-14_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18921&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fab13adb99dd2de13d2db3d1e55583c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:23", "Checksum": "c436b1572112eea2f9047ed8c3b197c1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.3.\nLa nozione di elementi del reddito colpiti dalla modificazione deve essere interpretata in senso largo e comprende tutte le modificazioni della situazione del reddito del contribuente che sono direttamente o indirettamente in relazione col motivo della tassazione intermedia (Sammlung BGE n. 655. STF del 10 ottobre 1986 in re B.= ASA 1988 152).\n4. 4.1.\nNel caso in esame, __________ __________ ha cessato l’attività di esercente alla fine del 1991. La cessazione dell’attività lucrativa indipendente ha avuto una duplice conseguenza.\nDa un lato, l’imposizione del profitto in capitale conseguito con il trasferimento dell’immobile aziendale, in cui era situato l’esercizio pubblico, dalla sostanza aziendale a quella privata. La relativa tassazione è cresciuta in giudicato (cfr. notifica di tassazione dell’imposta annua intera in caso di intermedia ex art. 101 LT, del 19 febbraio 1993 e notifica di tassazione dell’imposta speciale sui profitti in capitale - IFD- di pari data).\nDall’altro, l’allestimento della tassazione intermedia per cessazione dell’attività, nella quale il reddito aziendale comprensivo dell'uso aziendale dell'immobile (fr. 60’000.--) è stato sostituito dai nuovi redditi, segnatamente dal reddito della sostanza immobiliare (fr. 93’000.--) derivante dalle pigioni incassate con la locazione dell’immobile entrato a far parte della sostanza privata, riportato, come vuole la legge, a dodici mesi (cfr. notifica della tassazione intermedia del 26 febbraio 1993, pure cresciuta incontestata in giudicato).\n4.2.\nNella tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94 l’ Ufficio di tassazione ha nuovamente esposto al contribuente il reddito della sostanza aziendale di fr. 93’000.-- già considerato nella tassazione intermedia. Il ricorrente critica, come si è visto, questo modo di procedere argomentando, da un lato, che l’autorità fiscale ha già colpito il passaggio dell’immobile aziendale nella sfera privata e, dall’altro, che così facendo si finisce per introdurre surrettiziamente un nuovo motivo d’intermedia non previsto dalla legge.\nEntrambi gli argomenti, per quanto si vedrà, sono privi di pregio.\n4.3.\nVa ribadito, innanzi tutto, che in linea di principio non esiste alcun motivo perché gli elementi di reddito modificati, che sono stati considerati nella tassazione intermedia, la quale, come si è visto è cresciuta incontestata in giudicato, non siano ripresi tali e quali anche nella successiva tassazione ordinaria. Da questo punto di vista l’atteggiamento assunto dal ricorrente nella memoria ricorsuale è quanto meno contraddittorio con l’atteggiamento precedente in occasione della tassazione intermedia.\n4.4.\nVa comunque osservato che il ricorrente non può trarre alcun beneficio dal fatto che egli sia già stato fatto oggetto di una tassazione speciale per passaggio della sostanza dalla sfera aziendale a quella privata. L’argomento ricorsuale disattende infatti la sostanziale differenza tra l’oggetto dell’imposta speciale sul profitto in capitale e quello dell’imposta ordinaria. Se l’imposta ordinaria colpisce il reddito periodico prodotto dalla sostanza immobiliare (pigioni e affitti, valore locativo, ecc.), il profitto in capitale, invece, colpisce l’arricchimento dovuto alla realizzazione di un bene o di un diritto, sia attraverso la vendita sia attraverso il suo trasferimento nella sfera privata. In altre parole, un arricchimento soltanto virtuale, ad esempio una plusvalenza, viene trasformato attraverso l'evento della realizzazione in un arricchimento materiale (Rivier, Droit fiscal suisse, p. 142 s.).\nNon può quindi essere convincentemente sostenuto che l’imposizione del profitto in capitale escluda l’imposizione del provento periodico della sostanza immobiliare, che non viene meno attraverso la realizzazione del profitto; tutt’al più può subire una modificazione (ad esempio da pigione a valore locativo) che non ne fa venir sostanzialmente meno la natura di reddito (periodico) della sostanza.\n"}