{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-14_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18921&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fab13adb99dd2de13d2db3d1e55583c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:23", "Checksum": "c436b1572112eea2f9047ed8c3b197c1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 24 gennaio 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 13/95)\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________, di professione esercente, ha cessato l'attività alla fine del 1991; per questo motivo è stata allestita una tassazione intermedia con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 ed è stato imposto con imposta annua intera l'utile di liquidazione conseguito con il passaggio della sostanza aziendale nella sfera privata.\nSia nella notifica della tassazione intermedia del 26 febbraio 1993 sia nella notifica della successiva tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94 del 29 aprile 1994 l' Ufficio di tassazione ha esposto al contribuente un reddito da pigioni di fr. 93'000.-- di media annua, corrispondente a quello conseguito nel 1992 riportato a dodici mesi.\nCon tempestivo reclamo __________ __________ chiede l'imposizione in media annua, vale a dire in ragione di fr. 38'500.-- all'anno e non nella misura determinata dall'autorità fiscale nella tassazione intermedia (fr. 93'000.--), del reddito da pigioni relativo all'immobile che aveva formato oggetto di tassazione annua intera, nel periodo precedente, per passaggio dalla sfera aziendale a quella privata. L'art. 99 LT non prevede, secondo il contribuente, alcun motivo d'intermedia per inizio d'imponibilità di un reddito immobiliare; esso va quindi imposto unicamente in media annua nel periodo successivo.\nCon decisione 16 gennaio 1995 l' Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, sempre assistito dalla __________ __________ & __________ __________, ripropone lo stralcio del reddito da pigioni considerato dall' Ufficio di tassazione e la sua imposizione semplicemente in media annua. A seguito della cessazione dell'attività aziendale l'immobile è stato trasferito definitivamente nella sfera della sostanza privata, quindi - argomenta il ricorrente - esso dovrebbe essere sottoposto a tassazione sulla base dei criteri normalmente adottati quando una persona entra in possesso di un immobile, l'estrazione contabile essendo un trapasso a tutti gli effetti. L' Ufficio di tassazione, con la tassazione contestata, ha di fatto effettuato una tassazione intermedia non prevista dalla legge, prova ne sia che in caso di cessazione dell'affitto il contribuente non potrà beneficiare di una tassazione intermedia.\nAll’udienza del 20 giugno 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.\n3. 3.1.\nDi regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è la cessazione dell'attività lucrativa (DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 262). Detto motivo è anche previsto dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT.\n3.2.\nDi regola l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT). In caso di tassazione intermedia (art. 99 LT) gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT). All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT).\nI medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD).\nCome rilevato dal Tribunale federale (DTF 103 Ib 344) la formulazione calcolato su un anno e - data l'identità dei principi - anche quella del diritto cantonale riportato a dodici mesi (cfr. art. 41 cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1 LT) stanno a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento (STF del 5 settembre 1984 in re D.M., inedita, consid. 2b e 2c, 7a; Rep. 1980 pag. 33).\nApplicando la normativa suddetta, questa Camera ha riconosciuto che non v'è ragione, in linea di principio, che l' autorità fiscale consideri nella tassazione ordinaria successiva un reddito diverso da quello considerato dalla data dell'inizio dell'attività dipendente (CDT n. 296-297 del 15 ottobre 1990 in re R.M.; CDT n.200 del 26 settembre 1994 in re G. e B. B.).\n"}