4.1. Secondo l’art. 14 cifra 1 CDI italo-svizzera, che per altro ricalca il modello dell’OCDE, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa. La cifra 2 dell’art. 14 precisa la portata dell’espressione libera professione.