{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-149_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19063&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "623b4fe2d604788f4048011e05076fc3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.149"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.149"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:45", "Checksum": "172f94ac8086a9722ed52175745c02ea", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.149\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.2.\nA identica conclusione conducono inoltre le modalità di assunzione dei tre docenti.\nVero è che in un primo tempo era stata affacciata la questione, per altro subito abbandonata, di un’aula mista lombardo-ticinese con condivisione del rischio aziendale tra __________ e __________ (____________________del __________ e del __________ e dei __________), per cui lavorano i tre docenti. E altrettanto vero è che la __________ ha pure prestato delle consulenze alla __________.\nNon va però dimenticato che, a conclusione delle trattative, il direttore della __________, con lettera del 21 luglio 1994 al prof. __________, direttore della __________, non solo comunicava la rinuncia definitiva al progetto di aula mista, ma anche che la __________ avrebbe conferito, come si legge nel testo della lettera, degli incarichi d’insegnamento o di testimonianza direttamente ai docenti interessati.\n5.3.\nD’altra parte, è conforme alla prassi del Cantone, da cui dipende la __________, considerare i docenti stranieri incaricati, poco importa se soltanto a orario ridotto, di impartire lezioni in scuole del Cantone, come dei salariati, sul cui salario viene trattenuta l’imposta alla fonte.\nNon solo: per poter svolgere l’incarico i tre insegnanti hanno dovuto richiedere e ottenere, proprio perché considerati salariati, il rilascio dell’indispensabile permesso di lavoro dall’Ufficio degli stranieri.\nDagli atti dell’incarto non traspare alcun motivo che permetta di ritenere che, nel caso in esame, il Cantone e, meglio, chi lo rappresenta, vale a dire la __________, abbia voluto un disciplinamento del rapporto d’insegnamento diverso da quello usuale.\n5.4.\nLa situazione non muta per il fatto che la ricorrente emetta delle fatture, per altro individualizzate, relative alla remunerazione dei tre docenti e che la __________ gliele abbia saldate.\nCiò che importa ai fini del presente giudizio è il rapporto tra la __________ e i tre docenti e non quello dei tre docenti con la ricorrente.\nNon è infrequente - sia notato di transenna - che docenti impiegati a tempo pieno svolgano, durante il normale orario lavorativo e con il consenso del loro datore di lavoro, attività di docenza a tempo parziale per terzi e che per questo fatto debbano riversargli, totalmente o in parte, gli emolumenti.\n5.5.\nIn conclusione, secondo questa Camera, la decisione dell’ Ufficio imposte alla fonte, anche se per motivi diversi da quelli invocati, merita protezione.\nNessuna valida eccezione può essere tratta dall’art. 14 CDI. Tale norma trova infatti applicazione solo quando si è al cospetto di un’attività indipendente vera e propria, ciò che non si avvera, per quanto sin qui esposto, nel presente caso.\n5.6.\nÈ infine appena il caso di rilevare che non mette conto, per quanto precede, esaminare se l’attività svolta dai tre docenti non cada comunque sotto l’art. 234 lett. a LT-1976, che prevede l’imposizione alla fonte degli artisti e degli sportivi, ma anche dei conferenzieri.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 200.-\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-\nper un totale di fr. 250.-\nsono a carico della ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}