{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-149_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19063&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "623b4fe2d604788f4048011e05076fc3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.149"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.149"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:45", "Checksum": "172f94ac8086a9722ed52175745c02ea", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.149\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 25 luglio 1995\nin materia di: imposte alla fonte\n|\npresentato da: |\n__________ __________.__________.__________., __________ - __________, rappr. da: __________ & __________ __________ Studio di consulenza fiscale, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. A seguito di accordi intercorsi tra la __________ e la __________ __________, società di consulenza e formazione d'impresa con sede a __________, nel corso del 1994 prestavano attività d'insegnamento presso la __________ a __________ i prof. __________, __________ e __________, i quali disponevano di permessi personali di lavoro limitati. Le prestazioni svolte da questi insegnanti venivano fatturate dalla __________ __________ alla __________, che versava i singoli importi alla società italiana, dedotta l'imposta alla fonte al tasso del 18,6%.\nIl 18 gennaio 1995 la __________ chiedeva all’Ufficio cantonale imposte alla fonte la restituzione dell'imposta trattenuta dalla __________, facendo presente che i suoi docenti impegnati in attività sul territorio della Confederazione erano normalmente soggetti, in quanto \"sostituti d'imposta\", a trattenute fiscali e di contribuzione previdenziale sui loro emolumenti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana. L'Ufficio rispondeva il 27 gennaio successivo, sottolineando come l'attività dei tre professori venga svolta in funzione del rilascio di regolari permessi di lavoro in quanto docenti stipendiati.\nCon scritto del 28 febbraio 1995 la __________ srl, assistita dalla __________ __________ & __________ __________ riproponeva la domanda di restituzione dell'imposta alla fonte, invocando la doppia imposizione provocata dalla trattenuta svizzera e l'irrilevanza dei permessi di lavoro rilasciati ai singoli docenti. Con lettera dell’ 8 marzo l'Ufficio imposte alla fonte, dopo aver sentito la direzione della __________, si confermava nella propria precedente presa di posizione, rilevando che nei rapporti intercorsi tra la __________ e i professori __________, __________ e __________ la __________ srl non era mai stata interessata. La __________ srl reagiva il 23 marzo trasmettendo, per mezzo della __________ __________ & __________, una dichiarazione, da cui risulta che i tre succitati consulenti avrebbero emesso fattura per ogni tipo di prestazione da loro effettuata per suo conto. L’Ufficio imposte alla fonte chiedeva allora la prova ufficiale dell’assoggettamento in Italia a ritenuta d’acconto. Il 7 giugno la __________ srl trasmetteva copia delle tre fatture come pure due attestazioni di pagamento delle ritenute alla fonte effettuate tramite la __________ di __________. Protestava inoltre la restituzione dell’imposta alla fonte trattenuta dalla __________ anche sulle fatture del 1995.\nCon decisione formale del 27 giugno 1995 l’Ufficio imposte alla fonte respingeva la richiesta, considerando che la documentazione prodotta non permette di stabilire se le retribuzioni dei docenti nel loro paese di domicilio sono state assoggettate a ritenuta.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso la __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________, chiede l’accoglimento della propria richiesta di restituzione dell’imposta alla fonte trattenuta dalla __________. Argomenta, in diritto, che la __________ srl non dispone in Svizzera di una stabile organizzazione d’impresa, invocando quindi l’applicazione dell’art. 14 della Convenzione di doppia imposizione italo-svizzera. Rileva inoltre che la nozione di libera professione comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico educativo e pedagogistico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.\n3. Sono soggetti all'imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel Cantone i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel cantone (art. 233 lett. a LT-1976) e i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel nostro Cantone per corti periodi, durante la settimana, o come frontalieri (art. 233 lett. b LT-1976).\nSono inoltre assoggettati alla trattenuta alla fonte, in quanto domiciliati all'estero, i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio e della televisione come pure i musicisti, i conferenzieri e gli sportivi per i proventi delle loro attività nel Cantone, comprese le indennità e allocazioni di ogni genere (art. 234 lett. a LT-1976). Per quest’ultima categoria di contribuenti, l’aliquota è fissata per fasce di reddito giornaliero dall’apposita direttiva della Divisione delle contribuzioni (cfr. Casi particolari - Direttiva di applicazione dell’imposta alla fonte, valida dal 1° gennaio 1993, datata dicembre 1992).\nSono considerati conferenzieri coloro i quali, da soli o con altri, ad esempio in una tavola rotonda, compaiono in pubblico, esponendo un tema di carattere scientifico, politico, religioso e non a valenza artistica o di intrattenimento (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 359; Grossmann, Die Besteuerung des Künstlers und Sportlers im internationalen Verhältnis, 1992, p. 31 e p. 66)."}