al locatore come reddito la differenza tra il canone effettivamente ricevuto e il valore locativo superiore, come pure d’imporre questa differenza al conduttore a titolo di donazione. Ciò vale nella misura in cui non vi siano indizi d’una evasione fiscale o di qualche altra controprestazione da parte del conduttore (DTF 115 Ia 329; inoltre RF 1990 p. 244, p. 447; inoltre RDAF 1991 p. 142). In caso di locazione ad un membro della famiglia, sarebbe pertanto possibile ricorrere al valore locativo tutt'al più qualora fosse possibile presumere che si tratti di un uso proprio, che cioè si voglia mantenere l'abitazione a disposizione della propria famiglia;