Il Tribunale amministrativo di Zurigo aveva avallato tale modo di procedere dell'autorità di tassazione, sostenendo che la differenza fra il canone di locazione effettivamente pagato ed il più elevato valore locativo doveva qualificarsi come donazione a favore del figlio e che il corrispondente importo doveva essere imposto al contribuente quale reddito. Con sentenza del 22 dicembre 1989, il Tribunale federale ha peraltro ritenuto arbitraria la decisione del Tribunale cantonale, affermando il principio per cui, nel caso di una locazione tra parenti, se il canone è calcolato a un prezzo di favore, in assenza di base legale espressa, non è possibile, se non incorrendo nell’arbitrio, imporre