L'uso di quote di comproprietà, erette in PPP (art. 712 seg. CC) e considerate fondo a sensi dell'art. 655 CC, soggiace quindi all'imposta conformemente alle citate norme fiscali. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo le direttive 25 marzo 1969 dell'AFC e la circolare 24 marzo 1987 (6/2) dell'ACC il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente.