Con decisione su reclamo del 17 luglio 1995 l’UT confermava la precedente notifica di tassazione, argomentando che la locazione dell’appartamento al figlio a prezzo di favore costituisce una destinazione volontaria di reddito imponibile e che, d’altra parte, non è possibile dedurre indiscriminatamente i costi di manutenzione e che come tali vanno considerati unicamente quelli che riguardano la conservazione dell’immobile. Non sono quindi deducibili, secondo l’ Ufficio di tassazione, le spese di riscaldamento e per l’acqua, l’elettricità e la fognatura, come pure le spese di amministrazione e di portineria. 3.