8’000.--, comprensivo delle spese. L’ Ufficio di tassazione invitava pertanto i contribuenti a presentare tra l’altro copia del contratto di locazione, come pure i conteggi delle spese condominiali sostenute negli anni 1991 e 1992 e quelli da loro inviati al loro figlio. Con decisione su reclamo del 17 luglio 1995 l’UT confermava la precedente notifica di tassazione, argomentando che la locazione dell’appartamento al figlio a prezzo di favore costituisce una destinazione volontaria di reddito imponibile e che, d’altra parte, non è possibile dedurre indiscriminatamente i costi di manutenzione e che come tali vanno considerati unicamente quelli che riguardano la conservazione dell’immobile.