{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-148_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19062&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "49b5b8dd07e1a2d2aa36a78b1010b330"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.148"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:21:42", "Checksum": "1eaa4421bdb8dcb6baf2451409f64a6b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.148\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.2.\nNella fattispecie, non mancano elementi che inducono a sospettare un'elusione d'imposta: a differenza dei casi decisi dal Tribunale federale, infatti, a concedere in locazione a famigliari il proprio appartamento non è il proprietario stesso bensì l'usufruttuario; non solo, ma l'usufruttuario dà in locazione l'appartamento al proprietario stesso. D'altra parte questa Camera non dispone di alcun elemento che le consenta di verificare le disponibilità finanziarie dei signori __________ e __________ __________, che hanno acquistato l'appartamento di __________ nel gennaio 1992, per poter verificare in quale misura tale acquisto non sia in effetti stato effettuato dagli stessi genitori, cui è stato contestualmente concesso un diritto di usufrutto e di abitazione vita natural durante.\nComunque si presentassero i rapporti economici fra i membri della famiglia __________, al momento dell'acquisto dell'appartamento a __________, è dimostrato che il figlio __________, domiciliato a __________, così come i genitori ed il fratello, ha comunque trasferito la propria dimora a __________ a partire dal 1° gennaio 1992. Ciò basta a rendere plausibile la versione dei fatti offerta dai ricorrenti, secondo cui essi avrebbero stipulato un contratto di locazione -per il quale non é richiesta peraltro la forma scritta - con il figlio __________. Dato che quella qui in esame è una tassazione per inizio assoggettamento e che pertanto sia il periodo di computo sia il periodo di tassazione sono rappresentati dall'anno 1992, è difficile dimostrare l'esistenza di un'elusione d'imposta, a meno di volerla presumere per il solo fatto - peraltro insolito - che vi siano dei genitori usufruttuari che locano l'appartamento al figlio proprietario.\nRitenuto che d'altronde __________ __________ non è più dimorante a __________ dal 1° gennaio 1994, secondo informazioni ottenute dalla Camera di diritto tributario presso il Comune di __________, si può ragionevolmente ipotizzare che nei prossimi periodi fiscali l'abitazione di Locarno sia trattata a tutti gli effetti come un appartamento di vacanza per la famiglia __________ e che venga pertanto imposto il relativo valore locativo.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto.\n§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 17 luglio 1995 è riformata nel senso che il reddito della sostanza è ridotto a fr. 8'000.- e la deduzione per spese di manutenzione a fr. 1'200.-.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}