{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-148_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19062&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "49b5b8dd07e1a2d2aa36a78b1010b330"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.148"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:21:42", "Checksum": "1eaa4421bdb8dcb6baf2451409f64a6b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.148\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 25 luglio 1995\nin materia di: IC 92\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il 10 gennaio 1992 i fratelli __________ e __________ __________ hanno acquistato da __________ __________ il foglio PPP N. __________, quota di 95/1000 del fondo part. n. __________ di __________, costituendo nel medesimo tempo un diritto di usufrutto e di abitazione loro vita natural durante a favore dei loro genitori __________ e __________ __________.\n2. Nella tassazione IC 1991-92, valida dal 30 gennaio 1992 al 31 dicembre 1992 l’ Ufficio di tassazione ha esposto a __________ __________ un reddito della sostanza (valore locativo) da comunioni ereditarie e indivisioni di fr. 11’153.-- di media annua, da cui ha dedotto gli interessi passivi in ragione di fr. 1’984.-- di media annua, tenuto conto della sostanza posta nel cantone e fuori cantone, come pure le spese di manutenzione in ragione del 15% (cfr. notifica della tassazione del 12 dicembre 1994).\nCon tempestivo reclamo del 15 dicembre 1995 __________ e __________ __________ contestavano l’esposizione del valore locativo nell’importo stabilito dall’ Ufficio di tassazione, argomentando d’aver ceduto in locazione l’appartamento, gravato da usufrutto e diritto d’abitazione a loro favore, al figlio __________ per un canone di locazione annuo di fr. 8’000.--, comprensivo delle spese.\nL’ Ufficio di tassazione invitava pertanto i contribuenti a presentare tra l’altro copia del contratto di locazione, come pure i conteggi delle spese condominiali sostenute negli anni 1991 e 1992 e quelli da loro inviati al loro figlio.\nCon decisione su reclamo del 17 luglio 1995 l’UT confermava la precedente notifica di tassazione, argomentando che la locazione dell’appartamento al figlio a prezzo di favore costituisce una destinazione volontaria di reddito imponibile e che, d’altra parte, non è possibile dedurre indiscriminatamente i costi di manutenzione e che come tali vanno considerati unicamente quelli che riguardano la conservazione dell’immobile. Non sono quindi deducibili, secondo l’ Ufficio di tassazione, le spese di riscaldamento e per l’acqua, l’elettricità e la fognatura, come pure le spese di amministrazione e di portineria.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ e __________ __________ chiedono la riduzione del valore locativo a fr. 8’000.-- lordi di media annua, richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla locazione a prezzo di favore a famigliari.\n4. Giusta l'art. 20 lett. b LT e 21 cpv. 1 b DIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. L'uso di quote di comproprietà, erette in PPP (art. 712 seg. CC) e considerate fondo a sensi dell'art. 655 CC, soggiace quindi all'imposta conformemente alle citate norme fiscali. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo le direttive 25 marzo 1969 dell'AFC e la circolare 24 marzo 1987 (6/2) dell'ACC il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto, il valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo.\n5. 5.1.\nCon la sentenza cui verosimilmente si riferisce il ricorrente, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un contribuente di Zurigo, che aveva locato la casa di proprietà della moglie al proprio figlio, ad un canone mensile di fr. 700.- (fr. 8'400.- annui), ed al quale l'autorità fiscale cantonale aveva elevato il reddito della sostanza a fr. 13'570.-, pari al valore locativo dell'abitazione. Il Tribunale amministrativo di Zurigo aveva avallato tale modo di procedere dell'autorità di tassazione, sostenendo che la differenza fra il canone di locazione effettivamente pagato ed il più elevato valore locativo doveva qualificarsi come donazione a favore del figlio e che il corrispondente importo doveva essere imposto al contribuente quale reddito. Con sentenza del 22 dicembre 1989, il Tribunale federale ha peraltro ritenuto arbitraria la decisione del Tribunale cantonale, affermando il principio per cui, nel caso di una locazione tra parenti, se il canone è calcolato a un prezzo di favore, in assenza di base legale espressa, non è possibile, se non incorrendo nell’arbitrio, imporre al locatore come reddito la differenza tra il canone effettivamente ricevuto e il valore locativo superiore, come pure d’imporre questa differenza al conduttore a titolo di donazione. Ciò vale nella misura in cui non vi siano indizi d’una evasione fiscale o di qualche altra controprestazione da parte del conduttore (DTF 115 Ia 329; inoltre RF 1990 p. 244, p. 447; inoltre RDAF 1991 p. 142).\nIn caso di locazione ad un membro della famiglia, sarebbe pertanto possibile ricorrere al valore locativo tutt'al più qualora fosse possibile presumere che si tratti di un uso proprio, che cioè si voglia mantenere l'abitazione a disposizione della propria famiglia; il Tribunale federale ha avuto occasione di escludere tale circostanza, con una decisione del 1945 in materia di imposta per la difesa nazionale, in un caso in cui il contribuente aveva locato la propria casa ad un fratello con famiglia propria (DTF 71 I 130).\n"}