Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza la decisione su reclamo del 24 luglio 1995 è annullata e gli atti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Locarno perché si pronunci in merito alla richiesta di deduzione delle spese effettive di manutenzione. 2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 231 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: