, vol. III, Basilea 1992, p. 278, e giurisprudenza citata); - che, nella fattispecie, l'autorità di tassazione ha manifestamente ignorato la lettera del 7 luglio 1995, che integrava il reclamo del 26 giugno 1995, ritenendo verosimilmente che essa si riferisse solo al successivo periodo di tassazione 1993/94; - che, pertanto, la Camera di diritto tributario non può entrare nel merito del ricorso del contribuente, per non sottrargli un grado di giudizio, ma deve al contrario rinviare gli atti all'autorità fiscale, per una decisione nel merito; - che il ricorso è conseguentemente accolto, senza che si giustifichi di porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura.