che, qualora un contribuente lamenti il fatto che l'autorità fiscale non sia entrata nel merito di un reclamo da lui interposto, l'autorità di ricorso, accertato che non vi fosse un motivo per non pronunciarsi, è tenuta ad accogliere il ricorso e ad ordinare all'autorità di pronunciarsi nel merito (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol.