di confermare, per ragioni di economia processuale e in considerazione delle ripercussioni soltanto lievi sulla determinazione dell’imponibile, l'importo dei costi di costruzione e miglioria stabilito dalla Divisione cantonale delle contribuzioni per ognuna delle due quote, quella originaria e quella acquisita, in fr. 210'000.--, rinunciando ad aggiungere, per la quota acquisita, parte di tale costo al valore del precedente acquisto e, meglio, nella misura corrispondente allo stato di avanzamento della costruzione al momento dello scioglimento della comproprietà e quindi a ridurre in misura speculate l'importo dei costi di costruzioni e miglioria residui, cioè di quelli effettuati dopo lo