parte dell'acquirente; - di stabilire quindi, tanto per la parte acquistata originariamente dalla Comunione ereditaria __________ e __________ quanto per quella cedutagli da __________ __________ mediante scioglimento della comproprietà, il valore del precedente acquisto in fr. 54'000.--. - di confermare, per ragioni di economia processuale e in considerazione delle ripercussioni soltanto lievi sulla determinazione dell’imponibile, l'importo dei costi di costruzione e miglioria stabilito dalla Divisione cantonale delle contribuzioni per ognuna delle due quote, quella originaria e quella acquisita, in fr.