È senz'altro vero che le parti, nell'atto notarile di scioglimento della comproprietà hanno indicato, al punto 5 che “il valore della contrattazione è determinato come a quello ufficiale di stima”. Ma è non meno vero che tale indicazione è in manifesto contrasto con le precedenti clausole del rogito, che stanno a indicare, invece, che la cessione della quota di comproprietà da __________ __________ a __________ ha avuto quale contropartita l’assunzione, da parte di __________, dell’intero carico dei debiti ipotecari con effetto retroattivo al 14 luglio 1992, come pure l’assunzione di eventuali debiti anteriori a tale data.